Lo Statuto

Statuto del Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) - formato pdf - 75 KB

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)

Art. 1 – (Costituzione)

Il “Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica” (CSICI) è costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

Art. 2 – (Composizione)

Partecipano al Centro i Dipartimenti:

  • Scienze Giuridiche ed Economiche (DISGE)
  • Informatica (DI)

Possono essere ammessi a partecipare al Centro, previa deliberazione del Consiglio scientifico, altri Dipartimenti e, come membri esterni, altri Enti e associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta in forma scritta.

Al Centro possono afferire i membri dei Dipartimenti partecipanti o altri studiosi italiani o stranieri, qualificati da alta professionalità, che svolgano studi e ricerche sulle tematiche di interesse per il Centro.

Art. 3 – (Finalità)

Il CSICI è da intendersi quale struttura scientifica dell’Università, finalizzata allo svolgimento di ricerche complesse di rilevante impegno scientifico e finanziario, di durata pluriennale, che prevedono il coinvolgimento e l’interazione di più Dipartimenti.

L’attività del Centro è finalizzata a promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica interdisciplinare tra i docenti e i ricercatori degli stessi dipartimenti, nonché tra il personale afferente ad altri Enti ed associazioni coinvolti, al fine di integrare le attività di ricerca con un comune denominatore e di meglio utilizzare il comune capitale umano e tecnologico, anche con riferimento alla formazione di livello non universitario.

In particolare il Centro ha per obiettivi:
  1. Promuovere, coordinare e sostenere, seguendo il metodo interdisciplinare, ricerche di base e applicate inerenti la criminalità informatica, nonché l’utilizzo per fini criminosi di tecnologie informatiche.
  2. Individuare strumenti e metodologie di natura giuridica, procedurale e tecnica atte a prevenire o a contrastare efficacemente sia sul piano legislativo che tecnico-scientifico i reati di tipo informatico, nonché le attivitá criminose commesse mediante l’impiego di strumenti e tecniche informatiche.
  3. Promuovere e curare il trasferimento delle conoscene acquisite nell’ambito delle ricerche di cui ai punti a) e b) verso le categorie professionali (magistratura, avvocatura, autoritá di polizia giudiziaria, consulenti informatici) preposte al contrasto e/o alla gestione dei fenomeni di criminalitá informatica.
  4. Contribuire alla promozione e al sostegno delle attività di formazione dell’Ateneo, soprattutto nell’ambito dell’Informatica Giuridica e dell’Informatica Forense.
  5. Promuovere e coordinare iniziative mirate all'acquisizione di fondi da destinare alle finalità di cui ai punti precedenti.
  6. Fornire consulenza scientifica nei campi di propria competenza.
  7. Agevolare la diffusione dei risultati delle ricerche anche mediante la pubblicazione di di “white papers” ed articoli di natura tecnico-scientfica, nonché l’organizzazione di congressi, dibattiti, giornate formative, e la costruzione di un sito web o simili per l’accesso via Internet alla documentazione prodotta e la pubblicizzazione degli eventi formativi e di studio promossi dal Centro.
  8. Attivare rapporti di collaborazione con importanti centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre Università italiane e/o straniere, con enti pubblici e privati di ricerca, aziende e persone individuali in coerenza con gli obiettivi individuati precedentemente; le attività previste da tali rapporti di collaborazione sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposte al controllo del Consiglio Scientifico del Centro.

Il Centro svolge le proprie attività di ricerca nell’ambito di programmi coordinati, deliberati annualmente dal Consiglio Scientifico.

Art. 4 - (Organi del Centro)

Sono organi del Centro:

  1. il Direttore
  2. il Consiglio Scientifico

Art. 5 - (Il Direttore)

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi titolo, tra i membri dello stesso ed è nominato con Decreto Rettorale.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  • rappresenta il Centro;
  • convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
  • sottopone al Consiglio Scientifico il programma di attività e la relazione annuale sulle attività svolte;
  • propone al Consiglio Scientifico la ripartizione dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;
  • sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
  • Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due volte consecutive.
  • Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 - (Consiglio Scientifico)

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dai rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, fino a tre per ciascun Dipartimento che partecipa al Centro, eletti dai rispettivi organi preposti entro tre mesi dalla delibera istitutiva del Centro.

Il Consiglio Scientifico può cooptare, con decisione unanime, uno o più membri tra rilevanti personalità scientifiche italiane o straniere, qualificate da elevata professionalità, che svolgano studi o ricerche in ambiti coerenti con le finalità del Centro.

Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni; i membri possono essere rinominati senza limite di mandati.

Il Consiglio Scientifico è convocato almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei membri.

La convocazione deve essere fatta, salvo casi di urgenza, con un anticipo di almeno sette giorni.

Le adunanze sono valide se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico:

  • elegge il Direttore;
  • fissa le linee generali dell’attività del Centro;
  • approva l’afferenza di studiosi che ne abbiano fatta richiesta;
  • approva la relazione annuale scientifica del Direttore del Centro;
  • delibera il programma annuale delle attività da attuarsi, il relativo piano finanziario tenuto conto dei finanziamenti a vario titolo attribuiti al Centro, approva la relazione consuntiva dell'anno precedente, le modalità di riparto dei finanziamenti tra i Dipartimenti e i soggetti convenzionati, coinvolti, di volta in volta, negli specifici progetti di ricerca;
  • propone la stipula dei contratti e convenzioni;
  • determina, su proposta del Direttore, la ripartizione dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;
  • delibera sulla eventuale attivazione di sezioni;
  • delibera su ogni altra attività attinente la gestione del Centro.

Le afferenze decadono con il Consiglio che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Consiglio.

Art. 7 – (Funzionamento degli Organi)

Per quanto riguarda il funzionamento degli Organi del Centro si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari.

Art. 8 - (Funzionamento del Centro e Gestione amministrativa)

La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore; tale Dipartimento è Sede del Centro ed ha diritto ad un rimborso spese proporzionale al volume di attività svolta.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso l’Università e le altre Istituzioni specificate all’art. 2 e si articoleranno in base ai piani ed ai programmi elaborati ed approvati dal Consiglio Scientifico; ogni attività avrà un referente scientifico scelto tra gli afferenti al centro.

I finanziamenti assegnati al Centro affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso, che potrà provvedere a stipulare con altre Università ed istituzioni di ricerca convenzionate i contratti e le convenzioni relative all’attività del Centro.

I finanziamenti disposti per attività che devono essere svolte prevalentemente presso un Dipartimento aderente, sono a questo trasferiti con il relativo vincolo di destinazione su richiesta del Direttore.

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso i Dipartimenti dell’Università. All’eventuale scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell’Università, ed assegnati ai Dipartimenti in base all’inventario.

Art. 9 - (Fondi)

Il Centro può disporre dei fondi assegnati dai Dipartimenti promotori. Il Centro inoltre opera mediante finanziamenti che possono provenire:

  • dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
  • da altri Ministeri;
  • dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
  • dalle Regioni e altri Enti Locali;
  • da Enti di Ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o Comunitario mediante apposite convenzioni nazionali e/o internazionali;
  • da Enti o Fondazioni sia pubbliche sia private;
  • da liberi contributi o elargizioni di privati per il raggiungimento delle finalità del Centro.

L’amministrazione di tali finanziamenti sarà regolamentata secondo quanto già indicato al precedente Art. 7.

Art. 10 - (Norme transitorie)

In attesa della costituzione degli Organi del Centro si insedia un Comitato promotore.

In attesa della costituzione degli Organi del Centro il Comitato promotore ed il suo Direttore svolgeranno rispettivamente le funzioni del Consiglio Scientifico e del Direttore del Centro.

Entro tre mesi dalla istituzione del Centro i Dipartimenti dovranno provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico che, al suo interno, procederà alla elezione del Direttore del Centro.

Con l’insediamento degli organi del Centro si esaurisce la funzione del Comitato promotore.

Art. 11 - (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

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